L’esperto risponde - contratto di lavoro a tempo determinato

22 Novembre 2018

MODIFICHE INTRODOTTE DAL "DECRETO DIGNITA'" AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ED ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

- Contratto di lavoro a tempo determinato: la durata ordinaria è di 12 mesi. Il primo contratto, della durata massima di 12 mesi, nonché, in caso di contratto di durata inferiore, tutte le proroghe che eventualmente intervengano entro i 12 mesi non richiedono la sussistenza di una delle condizioni tassativamente previste dal "Decreto dignità" (c.d. "causali"). La "causale" è, invece, sempre necessaria quando si superi il periodo di 12 mesi con un unico contratto e quando si superi il periodo di 12 mesi a seguito della proroga o delle proroghe di un primo contratto di durata inferiore.
La durata massima è di 24 mesi. La durata del singolo contratto a tempo determinato, ovvero di più contratti, stipulati tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, compresi eventuali periodi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, non deve superare i 24 mesi complessivi. Quando si supera il periodo di 12 mesi, è sempre necessario indicare le specifiche ragioni che giustificano l'assunzione o la somministrazione a tempo determinato (c.d. "causali").
La causale deve rientrare in una delle seguenti fattispecie: esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività, esigenze di sostituzione di altri lavoratori, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
L'elenco è tassativo e non è modificabile da parte della contrattazione collettiva.
La proroga non deve essere sorretta da alcuna motivazione solo se interviene nel corso dei primi 12 mesi di durata del contratto e purché non superi i 12 mesi stessi. Non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione. Sono ammesse solo 4 proroghe e, in tutti i casi di proroga, non è mai dovuta la maggiorazione contributiva aggiuntiva dello 0,50%.
Il rinnovo di un contratto a tempo determinato con lo stesso lavoratore è legittimo solo se tra la scadenza del precedente contratto e la stipula di quello nuovo sia intercorso un intervallo temporale superiore a: 10 giorni, se il contratto precedente ha avuto una durata pari o inferiore a sei mesi; 20 giorni, se il contratto precedente ha avuto una durata superiore a sei mesi. Tutti i rinnovi devono essere giustificati da una delle "causali" di legge.
In occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro che assume a tempo determinato è aumentato di 0,5 punti percentuali. Tale maggiorazione ha natura incrementale.
Viene esclusa la possibilità di desumere da elementi esterni al contratto la data di scadenza.

- Somministrazione di lavoro a tempo determinato: il "Decreto dignità" ha esteso al rapporto tra l'agenzia di somministrazione e il lavoratore la disciplina del contratto a tempo determinato, con la sola eccezione delle previsioni inerenti: i limiti quantitativi al numero dei contratti a tempo determinato stipulabili dal singolo datore di lavoro, il diritto di precedenza, l'intervallo che deve intercorrere tra la cessazione di un contratto a tempo determinato e il suo rinnovo. Nessuna limitazione è stata, invece, introdotta per l'invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore.
Il limite massimo di 24 mesi a tempo determinato deve essere rispettato sia nel rapporto tra il lavoratore ed il somministratore, sia in quelli tra il lavoratore e il singolo datore di lavoro presso il quale il lavoratore è inviato in missione a tempo determinato (utilizzatore).
Anche la somministrazione a tempo determinato, qualora superi i 12 mesi o preveda dei rinnovi presso lo stesso utilizzatore, dovrà essere sorretta da una delle "causali" indicate dalla legge, riferita alle esigenze dell'utilizzatore medesimo.
Possono essere presenti nell'impresa utilizzatrice lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori inviati in missione per somministrazione a tempo determinato fino ad una percentuale massima complessiva non superiore al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore.

Avv. Mattia Rozzoni

Segretario Cobaty Bergamo

 

 

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